Nuove Professioni: riconoscimento dei professionisti e Associazioni Professionali
Franco Castellaccio ci presenta la legge che le regolamenta.
E’ assodato che gli operatori delle Discipline Bio-Naturali, poco o nulla sanno della legislazione che li riguarda, nonostante sia in vigore da più di un anno. Avendo partecipato fin dall’inizio ai diversi tavoli di confronto con le istituzioni e conoscendo bene la normativa, ritengo opportuno dare il mio contributo per una corretta informazione. Dunque oggi finalmente esiste una legge che regolamenta i Professionisti e le Associazioni Professionali. Legge che sancisce la nostra esistenza, la nostra visibilità nel mondo del lavoro. E’ una legge di concezione progressista, molto avanzata rispetto alla “normalità” delle leggi italiane e attribuisce grande importanza e responsabilità alle Associazioni Professionali.
La legge “ Disposizioni in materia di professioni non organizzate” del 14/1/2013 n°4, in linea con le norme europee, crea un nuovo sistema professionale basato sulle Associazioni.
Vediamo nello specifico alcuni dei più importanti articoli della legge.
Nell’art. 1 “ Oggetto e Definizioni “ troviamo la novità e l’importanza di questa legge: tutte le attività economiche volte alla prestazione di servizi e di opere esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, sono definite professioni. Questa definizione ci rende giustizia in quanto fino ad oggi solo le professioni inquadrate in Ordini o Collegi (medici, avvocati, ingegneri etc.. ) potevano definirsi tali.
Altro punto molto importante: tutti i professionisti soggetti a questa legge dovranno apporre su documenti o rapporti scritti con la clientela (fatture, ricevute etc.) la seguente dicitura: Paolo Rossi, operatore ……………, professionista disciplinato ai sensi della legge 14/01/2013 n° 4.
L’art. 2 prevede che i professionisti possano costituire associazioni professionali con la finalità di valorizzare le competenze, garantire il rispetto delle regole deontologiche a tutela dell’utenza nel rispetto delle regole della concorrenza.
La legge prevede altresì all’interno delle associazioni, professionisti che esercitano l’attività in qualsiasi forma: individuale, associata, societaria, dipendente.
La legge non prevede grandi obblighi, bensì trasparenza e responsabilità, al fine di mettere l’utenza in condizioni di conoscere e controllare tutto ed emana i requisiti che le associazioni devono possedere e pubblicare. Specifica anche i compiti delle associazioni:
* la vigilanza sui professionisti con l’adozione di un codice di condotta; la previsione di un organismo che ne controlli il rispetto e ne sanzioni l’eventuale violazione.
* la cura e la promozione dell’aggiornamento permanente con un apparato tecnico scientifico adeguato.
* l’apertura di uno sportello per l’utenza con i compiti di informazione, accogliere eventuali contenziosi con i singoli professionisti. E’ prevista altresì la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento dell’obbligo.
Ai professionisti che rientrano in questa legge, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate a specifiche categorie di soggetti; allo stesso modo non è possibile utilizzare tecniche o termini che non ci competono, a meno che non abbiamo anche i titoli per farlo. I termini “ incriminati” sono: cura, malattia, diagnosi, terapia e tutti quei termini che riguardano categorie organizzate in ordini o collegi (medici, fisioterapisti, e comunque tutti quei professionisti che ruotano nell’ambito sanitario). Termini che, per non conoscenza delle norme, molti di noi tendono ad usare.
Le associazioni in regola con tutti i requisiti previsti, possono chiedere di entrare nell’elenco pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli art. 7 e 8 della legge prevedono il sistema di attestazione che le associazioni possono attuare a tutela dell’utenza e trasparenza del mercato. Le attestazioni devono indicare il periodo di validità che deve coincidere con il periodo di iscrizione all’associazione.
Gli art. 6 e 9 prevedono il sistema di autoregolamentazione volontaria basato sulla norma tecnica UNI. Il che vuol significare che un professionista non necessariamente si deve iscrivere ad un’associazione professionale, ma potrà certificarsi soggettivamente in base alle norme UNI (UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN UNI ). Purtroppo queste norme ancora non esistono e sono molto costose; per cui ad un professionista decisamente conviene iscriversi ad un’Associazione Professionale e se l’associazione è iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico, è un’ulteriore garanzia per l’utente.
Infine l’art. 10 tratta della vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e delle sanzioni applicabili in caso di informazioni non veritiere ai sensi dell’art.27 del Codice del Commercio.
Stiamo lavorando ancora sull’applicazione della legge e ci auguriamo che le attestazioni che rilasciano le Associazioni Professionali abbiano non solo valore di qualità del professionista, così come ora, ma che siano anche valide come certificazione e riconoscimento legale.
Franco Castellaccio